VERBANIA - 25-05-2025 -- L’appello è tardivo e, quindi, improcedibile. A nulla sono valse, davanti al giudice Marianna Panattoni, le eccezioni e le considerazioni della difesa di un imputato che, condannato in primo grado davanti al giudice di pace, s’era rivolto al Tribunale – come organo di secondo grado – per una nuova valutazione. Le parti sono due vicini di casa ossolani che, da anni, hanno diverse questioni aperte sfociate in più querele e in diversi procedimenti penali, già definiti o in itinere. Minacce, percosse e lesioni sono state denunciate da ambo le parti e hanno indotto la Procura a istruire, tra i vari processi, quello che s’è concluso dal giudice di pace all’inizio della scorsa estate, sul finire di giugno. L’esito è stata la condanna di uno dei due litiganti che, convinto della propria innocenza, ha presentato appello. Soltanto, come ha rilevato il giudice dichiarandolo improcedibile, l’ha fatto al di fuori dei tempi previsti. In sostanza sono trascorsi più dei 30 giorni concessi come termine ultimo dell’impugnazione.
L’arco temporale è oggettivo e riconosciuto anche dalla difesa che, tuttavia, ha eccepito come abbia avuto conoscenza della sentenza solo a settembre “nonostante – ha detto al giudice l’avvocato Bonalumi – in più occasioni, di persona o tramite i miei collaboratori, ci siamo recati alla cancelleria del giudice pace per chiedere copia della sentenza che, ci è stato riferito, non era stata depositata”. In realtà la stessa era stata depositata dal giudice di pace già a metà luglio. La circostanza degli accessi e delle richieste infruttuosi non è documentabile da parte della difesa e, quindi, il giudice – anche su insistenza della parte civile – ha rilevato la tardività del ricorso, che rende definitiva la condanna.


