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VERBANIA – 25.11.2018 – Una multa da salasso.

È di 20.680 euro (più 2.000 di cassa ammende disposti dalla Cassazione) l’importo che il professor Marco Manzoni dovrà pagare per i lavori abusivi commissionati come attività didattica agli studenti del “Cavallini” di Lesa (nella foto). È di questi giorni la pubblicazione della sentenza con cui la Suprema Corte ha chiuso la vicenda nata nel 2013 dopo un sopralluogo degli uomini della stazione di Nebbiuno dell’allora Corpo forestale dello Stato. Intervenuti per le volute di fumo che salivano dal parco dell’Agrario, trovarono che in una porzione di giardino interdetta per ragioni di sicurezza –alberi pericolanti dopo un fortunale– un gruppo di alunni aveva rimosso alcune palme di alto fusto, sradicato la ceppaia di un grosso castagno abbattuto dal maltempo e piantato un acero. Quest’attività era stata disposta e coordinata come progetto didattico dal professor Manzoni che, trattandosi di zona a vincolo paesaggistico e vietata con provvedimento del preside, fu denunciato per un reato ambientale e per l’inosservanza del divieto d’accesso a quella zona.

Nel processo di primo grado tenutosi a Verbania, nel giugno 2015, è stato condannato a 8 mesi di arresto e 100 euro di ammenda, oltre al pagamento delle spese processuali. Nel ricorso d’appello la Corte di Torino ha modificato le pene, riducendo l’arresto a 10 giorni ma dilatando sino a 20.680 euro la sanzione economica. La sentenza è stata confermata dalla Cassazione che, dichiarando il ricorso inammissibile “per manifesta infondatezza, per specificità e perché i motivi sono stati sollevati nei casi non consentiti”, ha anche disposto il pagamento di 2.000 euro alla cassa ammende.

In tutti e tre i gradi di giudizio il docente aveva sostenuto che i lavori erano stati di ordinaria manutenzione (le palme, specie peraltro non autoctone, non sarebbero esemplari di pregio) e che, quindi, anche per via del fatto che fossero un progetto scolastico, non necessitavano di autorizzazione. Sul fatto che l’area fosse interdetta, ha puntato sulla buona fede e sulla non conoscenza del provvedimento, non “visibile” in quanto l’area non era transennata.

 

 

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